Ordinanza n. 3 del 03.08.2011 - Disposizioni per la salvaguardia delle dune di Bassa Trinita (Cala Maiore)
Ordinanza n. 3 del 03.08.2011 - Disposizioni per la salvaguardia delle dune di Bassa Trinita (Cala Maiore) - il documento integrale è pubblicato in allegato
ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
ORDINANZA n. 3 del 3 agosto 2011
IL PRESIDENTE
[omissis]
O R D I N A
1. Nell’area di Bassa Trinita (Cala Maiore) [...] è vietato:
a) oltrepassare i sentieri per l’accesso alle spiagge delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate (pali, staccionate, etc.) dall’Ente Parco;
b) camminare sulle dune al di fuori dei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
c) sostare sulle dune o nei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
d) trasportare sulla spiaggia materiali rocciosi di qualsiasi dimensione per l’ancoraggio degli ombrelloni o per altre funzioni;
e) trascinare, trasportare o posizionare qualsiasi oggetto (ad inclusione di ombrelloni, tende da campeggio di qualsiasi genere, asciugamani, sedie a sdraio, etc.) sulle dune o sui sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
f) raccogliere o asportare la flora, nonché praticare qualsiasi attività o attivare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiare l’ambiente;
g) raccogliere o asportare sabbia, materiali rocciosi, minerali, conchiglie;
h) transitare o sostare con qualsiasi mezzo (autoveicoli, motoveicoli, quad, biciclette, altri mezzi anche sprovvisti di motore) sulle dune, sulla spiaggia o sui sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco;
i) spostare le infrastrutture posizionate dall’Ente Parco o adottare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiarle;
j) accendere fuochi;
k) effettuare la pulizia delle dune con mezzi meccanici di qualunque tipologia e con attrezzature autoalimentate (decespugliatori, motofalciatrici, etc.).
2. L’accesso alla spiaggia è consentito esclusivamente a piedi mediante l’utilizzo dei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall’Ente Parco.
DISPONE
salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii.:
che le violazioni alla presente Ordinanza e previste prescrizioni siano punite, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 394/1991, con la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito indicato:
infrazioni di cui alle lettere a, b, c, d: € 300 – Pagamento in misura ridotta € 100;
infrazioni di cui alle lettere e, f, g: € 600 – Pagamento in misura ridotta € 200;
infrazioni di cui alle lettere h, i, j, k: € 900 – Pagamento in misura ridotta € 300;
che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichino gli articoli 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - e 30, comma 3, della Legge 394/1991.
che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall’Ente Parco, la presente amministrazione potrà richiedere il risarcimento del danno.
[omissis]
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