• Norme di salvaguardia - Misure sul diporto


    L'ordinanza sul diporto attualmente in vigore (Ordinanza 03/2007) stabilisce le regole seguenti. Segnaliamo che le norme sono riassunte sul retro della Mappa della Zonizzazione disponibile alla seguente pagina: www.lamaddalenapark.it/ambiente/zonizzazione

    1) Disciplina dell’attività di ormeggio

    1. Nelle zone Ma non è consentito l’ormeggio, salvo negli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”;
    2. All’interno degli specchi acquei adibiti a “campi-ormeggio”, ricadenti sia nelle zone Ma che nelle zone Mb:
    a. non è consentito l’ancoraggio;
    b. per motivi di sicurezza, è consentito l’ormeggio di una sola unità per singolo gavitello;
    c. l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente Parco;
    d. in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);
    e. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Ma l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22;
    f. dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ormeggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le 22, ad esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami che possono ormeggiare anche oltre l’orario indicato;
    g. Le unità natanti ormeggiate sono tenute, durante la sosta, a provvedere allo spegnimento delle pompe automatiche di sentina.
    h. Nelle ore diurne l’attracco e l’ormeggio ad opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, nelle isole minori, è consentita limitatamente all’imbarco e allo sbarco dei passeggeri.
    i. Nelle ore notturne l’attracco e l’ormeggio ad opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, nelle isole minori è consentito esclusivamente ai residenti e nativi nel Comune di La Maddalena per imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami.
    3. Nelle zone Ma e Mb è consentito l’ormeggio delle unità navali, autorizzate dall’Ente Parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, per le attività di trasporto passeggeri, visite guidate, noleggio e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente Parco.
    4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici di cui ai precedenti commi, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento e risultanti da specifiche attività di studio e monitoraggio inerenti la capacità di carico dei diversi siti dell’arcipelago.
    5. Con provvedimento dell’Ente Parco, sono individuati nelle zone Ma e Mb gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto e all’installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 3, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali e realizzati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché delimitati e segnalati secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
    6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto Presidente della Repubblica 17 maggio 1996.

    2) Disciplina dell’attività di ancoraggio

    1. Nelle zone Ma non è consentito l'ancoraggio.
    2. Nelle zone Mb è consentito l’ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni sui fondali inerti (sabbiosi o fangosi), previa autorizzazione dell’Ente Parco, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, nel rispetto delle indicazioni riportate nel comma 5 del presente articolo. Nelle zone Mb è vietato l’ancoraggio nelle aree dove sono presenti le praterie di Posidonia oceanica, nonché nelle zone con fondali particolarmente sensibili individuati e segnalati dall’Ente parco con successivo provvedimento.
    3. Dal 1 giugno al 30 ottobre, nelle zone Mb l’ancoraggio è consentito esclusivamente dall’alba al tramonto, e comunque non oltre le ore 22, ad esclusione delle imbarcazioni munite di casse di raccolta liquami di proprietà dei residenti nel Comune di La Maddalena che possono ancorare anche oltre l’orario indicato.
    4. Nel decidere il contingentamento dei flussi turistici, l’Ente Parco può stabilire un numero massimo di presenze giornaliere, in relazione all’attività da limitare, che risponda in termini tecnici alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento e risultanti da specifiche attività di studio e monitoraggio inerenti la capacità di carico dei diversi siti dell’arcipelago.
    5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Disciplinare e al Decreto Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996.

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