Norme di salvaguardia - Misure per la tutela della "Spiaggia Rosa"
La "[[Spiaggia Rosa]]" costituisce una delle aree più sensibili dell'intero Arcipelago di La Maddalena. Per tale ragione essa è tutelata dalle Leggi istitutive del Parco e da vari provvedimenti, tra i quali, in ultimo, l'Ordinanza n. 4/2011.
Ai sensi di tale provvedimento:
1) Nell’area di Cala di Roto, denominata “Spiaggia Rosa”, nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche: A: (Lat.= 41°16’.4 N; Long.=009°21’.5 E); B: (Lat.= 41°16’.7 N; Long.=009°21’.7 E); C: (Lat.= 41°16’.8 N; Long.=009°21’.5 E); D: (Lat.= 41°16’.7 N; Long.=009°21’.2 E), nonché nella fascia demaniale e nella parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell’arenile e il sentiero, sono vietati:
a) il prelievo, la raccolta, l’asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche, concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia;
b) il calpestio dell’arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto;
c) la navigazione, il transito, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
d) la pesca professionale, sportiva e l’attività di immersione subacquea, anche in apnea;
e) la balneazione nel settore compreso tra la linea dell’arenile e le boe sferiche di delimitazione;
f) l’alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell’ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente marino.
2) Al di fuori delle boe sferiche di delimitazione dello specchio acqueo sopra indicato, e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità, nella fascia di 300 metri dalla costa è consentito esclusivamente il transito, con rotte il più possibile parallele alla costa e a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché delle unità da traffico autorizzate.
3) L’Ente può autorizzare, esclusivamente per esigenze di ricerca, il transito di mezzi nautici nel settore compreso tra la linea dell’arenile e le boe sferiche di delimitazione. Tali mezzi dovranno comunque transitare a lento moto e comunque a velocità non superiore a 1 (un) nodo.
4) I mezzi nautici in uso al custode della proprietà privata dovranno essere posizionati, nel rispetto delle vigenti disposizioni delle autorità marittime, nelle cale limitrofe, fatta eccezione per condizioni meteorologiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito Codice della navigazione e dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii., le violazioni alla presente Ordinanza e previste prescrizioni sono punite, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della Legge 394/1991 e ss. mm. e ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria, come di seguito indicato: € 900 – Pagamento in misura ridotta € 300.
Nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichino gli articoli 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - e 30, comma 3, della Legge 394/1991. Nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall’Ente Parco, l'amministrazione potrà richiedere il risarcimento del danno.
Tenuto conto di quanto sopra, non è possibile accedere allo specchio acqueo né all'arenile della "Spiaggia Rosa" né tantomeno prelevare la sabbia. In caso di inosservanza dell'Ordinanza saranno applicate dalle Forze dell'Ordine le sanzioni amministrative del caso.
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