Le Zone MA
Zone MA: sono le aree marine di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato.
Ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996, attuativo della legge istitutiva del Parco Nazionale, nelle zone MA dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate:
- l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
- l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- la navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;
- l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- le attività che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.