• Le Zone MB


    Zone MB: sono le aree marine Zone MB: sono le aree marine di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità.

    Ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996, attuativo della legge istitutiva del Parco Nazionale, nelle zone MB dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate:

    - l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
    - l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
    - la pesca subacquea non regolamentata;
    - l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
    - la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 km, salvo norme regionali più restrittive.

    Sono consentiti:
    - le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;
    - la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
    - la pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti de La Maddalena;
    - la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 m dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi;
    - la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 m dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco. In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verrà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco. Resta fermo, comunque, il limite di velocità,
    entro i 300 m dalla costa di 7 nodi.

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