Le Zone TA
Zona TA: sono le aree terrestri di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione.
Ai sensi dell'Allegato A al D.P.R. 17 maggio 1996, attuativo della legge istitutiva del Parco Nazionale, nelle zone Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:
- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
- l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
- l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
- le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;
- l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
- l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvopastorali;
- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- il pascolo;
- il prelievo delle uova;
- l'abbandono di qualunque oggetto;
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti;
- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
- la realizzazione di nuovi edifici;
- la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.